Con la Circolare n. 40/2025 l’INAIL offre un quadro dettagliato delle tutele e degli obblighi assicurativi previsti per i riders, ovvero i lavoratori impiegati nelle consegne per conto di piattaforme digitali. Il documento chiarisce che questi possono svolgere la propria attività in tre forme distinte:
- Lavoratori autonomi
- Lavoratori subordinati (dipendenti)
- Collaboratori etero-organizzati (rapporti di collaborazione organizzata dal committente)
In tutti e tre i casi, la legge italiana prevede specifiche forme di tutela obbligatoria presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il punto comune, ribadito dalla circolare, è che l’onere assicurativo ricade sempre e comunque a carico esclusivo della piattaforma digitale o del committente che utilizza il rider, indipendentemente dalla tipologia di contratto.
Il vero elemento di distinzione, secondo la circolare, riguarda la determinazione dell’imponibile contributivo:
- Lavoratori subordinati: si applicano le stesse regole previste per la generalità degli altri dipendenti. Il premio assicurativo è calcolato sul totale delle retribuzioni imponibili versate dal datore di lavoro.
- Lavoratori autonomi e collaborazioni etero-organizzate: viene utilizzato un criterio diverso per la determinazione della base contributiva, che tiene conto delle specificità della prestazione, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 41 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124).
Le collaborazioni etero-organizzate rappresentano la forma “ibrida” più diffusa nelle piattaforme, nelle quali il rider mantiene una certa autonomia ma le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente tramite app o piattaforma digitale. In questi casi:
- Il rider deve essere assicurato obbligatoriamente all’INAIL.
- L’imponibile contributivo viene determinato in base a quanto effettivamente percepito per la prestazione.
La Circolare INAIL n. 40/2025 assicura che ogni rider, indipendentemente dal rapporto contrattuale, abbia diritto a tutele assicurative minime e obbligatorie, con oneri interamente a carico delle piattaforme digitali. Cambia solo la modalità di determinazione dell’imponibile su cui calcolare il premio, in funzione della tipologia contrattuale adottata. Questo rappresenta un importante passo avanti verso la trasparenza e la parità di garanzie per i lavoratori di questo settore.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite a titolo puramente informativo e non esaustivo.
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