Con il messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, l’INPS ha chiarito l’applicazione retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2025 sul congedo di paternità obbligatorio per il genitore intenzionale, estendendola ai rapporti non esauriti o definiti entro il 24 luglio 2025.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 27-bis del D.Lgs. 151/2001, che escludeva la lavoratrice genitore intenzionale in coppie omogenitoriali femminili dal congedo di paternità obbligatorio. Questa pronuncia supera la distinzione tra genitore biologico e intenzionale, riconoscendo il legame genitoriale sostanziale. Precedentemente, il messaggio INPS n. 2450 del 7 agosto 2025 limitava gli effetti solo ai congedi fruiti dal 24 luglio 2025.
L’INPS specifica che gli effetti della sentenza si applicano ai rapporti di lavoro non ancora esauriti o definiti al 24 luglio 2025, data di cessazione degli effetti della norma incostituzionale. Le fruizioni di congedo già avvenute prima di tale data, nel rispetto della normativa vigente, non sono considerate indebite. Questo chiarimento corregge il limite temporale indicato nel messaggio precedente.
Le strutture territoriali INPS devono riesaminare, su istanza della lavoratrice, le domande di congedo di paternità a pagamento diretto per periodi antecedenti al 24 luglio 2025, rispettando i termini di prescrizione e decadenza annuali. Il beneficio è riconosciuto alla lavoratrice genitore intenzionale in coppie di donne registrate come genitori nello stato civile. Le datrici di lavoro non incorrono in responsabilità per anticipazioni già concesse.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite a titolo puramente informativo e non esaustivo.
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