Appalto in un cantiere edile: operai al lavoro sui ponteggi

Appalto senza contratto scritto: per la Cassazione gli obblighi di sicurezza restano

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 26676/2026, ha stabilito che il contratto di appalto può essere concluso anche verbalmente o per facta concludentia, cioè attraverso comportamenti che dimostrano l’accordo tra le parti. La forma scritta è necessaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Di conseguenza, gli obblighi di sicurezza nei cantieri non dipendono dalla forma del contratto: se l’appalto esiste nei fatti, esistono anche i doveri che la legge collega all’appalto.

Nel settore edile è frequente che i lavori vengano affidati con una telefonata, un accordo a voce o un preventivo accettato senza firma. La Cassazione chiarisce che questa prassi non cambia la natura del rapporto: l’appalto è valido e produce tutti i suoi effetti.

La forma scritta resta obbligatoria solo nelle ipotesi indicate dalla legge, come la costruzione di navi e aeromobili o gli appalti pubblici. In tutti gli altri casi l’accordo può essere ricostruito dai fatti concreti.

Si tratta di una pronuncia della Sezione Penale. Questo significa che la mancata applicazione delle misure di sicurezza in un appalto “di fatto” può comportare una responsabilità penale per chi era tenuto a rispettarle.

Anche in assenza di un documento firmato si applicano gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Tra i principali: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo a cui vengono affidati i lavori; l’informazione sui rischi specifici dell’ambiente in cui si lavora, a carico del committente; la cooperazione e il coordinamento tra committente e imprese, per prevenire anche i rischi legati alla presenza di più ditte nello stesso luogo; nei cantieri edili, la nomina dei coordinatori per la sicurezza quando operano più imprese, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa e, nei casi previsti, la notifica preliminare agli organi di vigilanza; la tessera di riconoscimento per il personale impiegato in appalto o subappalto; la formazione, i dispositivi di protezione e la sorveglianza sanitaria, che restano a carico del datore di lavoro.

La mancanza del contratto scritto non esonera da nessuno di questi adempimenti, né il committente né l’appaltatore.

Il lavoratore impiegato in un cantiere o in un appalto privo di regole chiare può rivolgersi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o, nelle aziende più piccole, al rappresentante territoriale. Ecco alcune situazioni da segnalare: non è chiaro chi sia il committente o per quale impresa si stia lavorando; mancano la tessera di riconoscimento, il POS o le informazioni sui rischi del cantiere; più imprese operano contemporaneamente senza alcun coordinamento; mancano i dispositivi di protezione o le protezioni contro le cadute; non è stata svolta la formazione obbligatoria.

L’RLS ha diritto a ricevere le informazioni sulla sicurezza e, se ritiene insufficienti le misure adottate, può rivolgersi alle autorità competenti. Il lavoratore può anche presentare una segnalazione direttamente all’Ispettorato del Lavoro o al servizio di prevenzione dell’ASL.

L’assenza di carta non è una giustificazione. Chi affida o esegue lavori senza contratto scritto ha gli stessi obblighi di sicurezza di chi ha firmato un accordo formale.

Conoscere il proprio datore di lavoro. Chi lavora in un cantiere deve sapere sempre per quale impresa opera: la tessera di riconoscimento serve proprio a questo.

Segnalare subito. In presenza di situazioni irregolari è utile rivolgersi tempestivamente all’RLS o a un sindacato, per valutare insieme come intervenire.

Nessuna conseguenza per chi si protegge. In caso di pericolo grave e immediato, il lavoratore può allontanarsi dal posto di lavoro senza subire pregiudizi.

Con questa sentenza la Cassazione ribadisce che la sicurezza sul lavoro dipende da come si svolgono concretamente i lavori, non dalla forma dei documenti. Quando un appalto esiste nei fatti, chi ne fa parte non può sottrarsi alle proprie responsabilità verso i lavoratori.

Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite a titolo puramente informativo e non esaustivo.

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